Notaio Eleonora Munno

Atti patrimoniali

Gli atti patrimoniali sono strumenti giuridici con cui si regolano rapporti economici tra persone fisiche o giuridiche, relativi alla proprietà, al possesso, alla gestione o alla trasmissione di beni mobili e immobili.

Lo Studio Notarile è abilitato a redigere e stipulare atti patrimoniali di ogni tipo, offrendo consulenza qualificata, attenzione alle esigenze specifiche delle parti e piena conformità alle normative vigenti.

Convenzione di separazione dei beni

La separazione dei beni è un regime patrimoniale coniugale che consente a ciascun coniuge di mantenere la titolarità esclusiva dei beni acquistati durante il matrimonio. In questo regime, ogni coniuge ha piena autonomia nella gestione e disposizione dei propri beni, senza che questi ricadano automaticamente in comunione con l’altro coniuge.

La scelta della separazione dei beni può essere effettuata:

  • al momento della celebrazione del matrimonio, mediante apposita dichiarazione al celebrante;
  • prima del matrimonio, attraverso una convenzione stipulata davanti a un notaio;
  • dopo il matrimonio, mediante una convenzione matrimoniale stipulata davanti a un notaio.

La convenzione deve essere redatta in forma di atto pubblico a pena di nullità e viene annotata a margine dell’atto di matrimonio per renderla opponibile ai terzi.

Lo Studio Notarile Eleonora Munno offre assistenza completa nella redazione e stipula della convenzione di separazione dei beni, garantendo professionalità e conformità alle normative vigenti.

A seguire, l’elenco dei documenti necessari.

  • Carta di identità, patente e codice fiscale dei coniugi
    (indicare eventuali cambi di residenza rispetto al documento)
  • Estratto per riassunto dell’atto di matrimonio
    (si richiede nel Comune in cui è stato celebrato il matrimonio)
  • Per cittadini extracomunitari: permesso o carta di soggiorno in corso di validità
    (se scaduti, è necessaria la richiesta di rinnovo con copia della raccomandata inviata e il relativo pagamento)
    Nel caso in cui il cittadino extracomunitario non sia in possesso della carta di soggiorno, il notaio verificherà la condizione di reciprocità ai sensi di legge.
  • In caso di matrimonio celebrato all’estero: è necessaria la trascrizione in Italia qualora vi siano i requisiti previsti dall’art. 19 del D.P.R. 396/2000.

Le parcelle vanno pagate entro la data prevista per la stipula dell’atto consegnando copia dello stesso il giorno della stipula.