Atti di mutuo
La stipula di un atto di mutuo, in particolare quando garantito da ipoteca, richiede un’attenta verifica della documentazione e una scrupolosa formalizzazione per garantire la tutela di tutte le parti coinvolte, in particolare dell’ente finanziatore e del mutuatario.
Il nostro studio offre un supporto completo nella redazione e registrazione dell’atto, assicurando trasparenza, tempi certi e rispetto delle disposizioni normative.
A seguire, l’elenco dei documenti necessari per procedere correttamente alla stipula.
Per le persone fisiche
- Carta di identità, patente e codice fiscale
(indicare eventuali cambi di residenza rispetto al documento) - Certificato che attesti lo stato civile o il regime patrimoniale, e precisamente:
- Se persona libera di stato: certificato di stato libero / di vedovanza
- Se persona coniugata: estratto per riassunto dell’atto di matrimonio
- Se persona separata: estratto per sunto dell’atto di matrimonio e verbale di omologa della separazione
- Se persona divorziata: certificato di stato libero o sentenza di divorzio
- Per cittadini extracomunitari: permesso/carta di soggiorno in corso di validità
(se scaduti, serve la richiesta di rinnovo con copia della raccomandata inviata e il relativo pagamento)
Nel caso in cui il cittadino extracomunitario non sia in possesso della carta di soggiorno, il notaio verificherà la condizione di reciprocità ai sensi di legge.
Per le società
- Carta d’identità del legale rappresentante
- Codice fiscale della società
- Eventuali atti con i quali sono stati attribuiti i poteri per la stipula dell’atto
(delibera dell’organo amministrativo, delibera di assemblea dei soci, procura notarile per atto pubblico, ecc.)
Nel caso di delibera dell’organo amministrativo e/o dell’assemblea dei soci, in sede di stipula sarà necessario produrre al notaio i libri in originale, al fine di procedere con l’estratto notarile, che dovrà essere allegato all’atto di compravendita.
Per il funzionario della banca
- Carta di identità del funzionario (o altro documento equipollente)
- Procura che attribuisce i poteri al funzionario oppure altri atti con i quali sono stati attribuiti i poteri per la stipula dell’atto
(generalmente in alternativa alla procura si utilizza una delibera dell’organo amministrativo, la quale viene depositata presso un notaio)
- Atto di acquisto
(nell’ipotesi di più acquisti, servono tutti gli atti) - Dichiarazione di successione
(in questo caso serve anche il titolo di acquisto del defunto e il certificato di morte) - Eventuali altri atti inerenti all’acquisto ereditario
(testamenti, rinunce ad eredità, accettazioni di eredità) - Importo del mutuo e dell’ipoteca
- Indicazione della banca
Nell’ipotesi di concessione di ipoteca su un immobile ereditato nel ventennio, occorre procedere alla trascrizione dell’accettazione tacita dell’eredità, salvo che tale formalità non sia già stata fatta prima dell’atto.